Art. 21 – Ruolo del volontariato
Riconoscendo il ruolo propulsivo del volontariato nella nascita di numerose realtà e iniziative, la cooperativa incoraggia e stimola lo sviluppo del volontariato come partecipazione dei cittadini alla creazione di una nuova cultura legata più alla solidarietà, all’attaccamento al territorio e ai suoi problemi, alla comprensione che alla competizione e al desiderio di far soldi.Con questi intenti la cooperativa è attenta e disponibile per far sì che anche all’interno della propria realtà possa trovare spazio il volontariato, non come sostituzione di personale e quindi abbassamento di costi, ma come affiancamento nella attività, stimolo a migliorare, controllo che la cooperativa persegua effettivamente gli scopi per cui è sorta.Art. 22 – Domanda di ammissione a socio volontarioChi desidera essere ammesso a socio volontario della cooperativa deve prima prendere visione dello statuto, del presente regolamento e iniziare a conoscere la cooperativa e le sue attività. Dopo aver valutato il tipo di apporto che egli potrebbe dare, la persona deve presentare domanda scritta all’Organo amministrativo contenente, oltre a quanto richiesto dallo statuto, anche i tempi, le modalità e il settore prevalente in cui intende operare. Sarà compito dell’Organo amministrativo sentire il responsabile di tale settore, per far sì che anche l’attività del nuovo socio si inserisca nei programmi di lavoro del settore stesso.L’Organo amministrativo comunicherà per iscritto l’esito della sua delibera.Il socio volontario è tenuto a comunicare ai responsabili della cooperativa ogni variazione rispetto ai dati forniti nella domanda di ammissione.
Art. 23 – Quota sociale
L’iscrizione nell’apposito libro dei soci volontari avverrà dopo versamento della quota sociale di € 25,00 da effettuarsi entro un mese dalla delibera dell’Organo amministrativo.Tale quota potrà essere restituita nei termini previsti dall’art. 22 del vigente statuto sociale, su richiesta scritta del socio dimissionario e sulla base del bilancio nel corso del quale i rapporto si scioglie, salvo quanto previsto dall’art. 24 dello statuto.
Art. 24 – Chi è il socio volontario
Il socio volontario è una persona fisica che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa e condividendone le finalità, intende perseguire gli scopi di solidarietà partecipando in prima persona alle sue attività sociali e prestando la propria opera in modo spontaneo, gratuito e senza scopo di lucro anche indiretto.
Art. 25 – Tipologia di soci volontari
Per chiarire meglio la posizione del socio volontario possiamo distinguere:a) soci che svolgono un’attività lavorativa in senso proprio – come mera spendita di energie – all’interno della struttura organizzativa della cooperativa (esempio: supporto agli uffici, all’assistenza etc.);b) soci che eseguono una prestazione d’opera, legata alla loro professionalità (esempio un giardiniere, un falegname che vengano ad insegnare il loro mestiere con una certa regolarità);c) soci volontari amministratori, che dedicano parte del loro tempo allo studio, migliorie, progetti per un miglioramento dell’assetto organizzativo, economico, finanziario, sociale della cooperativa. d) Soci prestatori amministratori che svolgono la loro opera di amministratori al di fuori dell’orario di lavoro ordinario.e) Per queste ore non ricevono retribuzione alcuna.
Art. 26 – Modalità di attuazione dell’attività
Ciascun socio volontario opera prevalentemente in un settore e con la sua attività concorre al suo buon funzionamento.Per attuare ciò deve collaborare in modo attivo per realizzare entro i limiti dei compiti assegnatigli, le finalità della cooperativa. Egli confermerà già dall’inizio al responsabile di settore i giorni e le ore della sua disponibilità, già indicati nella domanda di ammissione e vi si atterrà, salvo imprevisti. Al socio volontario non si applicano le clausole dei contratti collettivi di lavoro, né le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione (vedi art. 34). In altri termini, con lui non si instaura alcun rapporto di lavoro e manca, pertanto, il fatto della percezione di qualsiasi forma di retribuzione, remunerazione o corrispettivo per le prestazioni rese nella cooperativa.
Art. 27 – Rimborso spese
I soci volontari prestano la loro attività gratuitamente e pertanto non hanno diritto ad alcuna retribuzione o corrispettivo per l’attività esplicata sotto qualsiasi forma anche indiretta.Ad essi è però riconosciuto il diritto al rimborso delle spese, effettivamente sostenute e documentate per l’acquisto di beni e servizi inerenti all’attività della cooperativa, effettuate dal socio volontario per conto della cooperativa stessa; spese che non superino in entità la cifra di € 500,00.E’ chiaro che i meccanismi dei rimborsi spese non possono mascherare una retribuzione o un corrispettivo – sia pure in misura forfetaria – per il servizio reso dal socio volontario.
Art. 28 – Assicurazione
L’attività di socio volontario è presupposto per l’instaurarsi di un rapporto assicurativo da parte della cooperativa e per beneficiare delle prestazioni assicurative nei casi di infortunio sul lavoro o di malattie professionali.A tal fine si fa riferimento al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e al d.lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000, recante riordino dell’assicurazione infortuni, con il quale viene determinato l’importo della retribuzione figurativa minima giornaliera da assumere come base di calcolo del premio. Su tale importo verrà applicato il tasso attribuito dall’Inail alla cooperativa. Questo versamento verrà fatto annualmente dalla cooperativa in modo cumulativo per tutti i soci volontari, versando anticipatamente la quota annua presuntiva, da integrare poi a saldo in concomitanza con la dichiarazione annuale Inail del 16 febbraio.L’ammontare del premio per l’assicurazione dei soci volontari viene considerato onere deducibile per la cooperativa nell’esercizio in cui è stata prestata l’attività e solo se tale attività è stata prestata nelle strutture della cooperativa; inoltre devono ricorrere anche tutti gli altri requisiti di legge che regolano il rapporto socio volontario/cooperativa, cioè l’iscrizione nell’apposito libro soci, il numero dei soci volontari non deve essere superiore al 50% del numero complessivo dei soci, che i soci volontari siano soggetti aventi capacità di assumere la qualifica di socio. Poiché tutte queste circostanze devono essere dimostrate dalla cooperativa, ne deriva che in goni caso le prestazioni dei soci volontari devono essere effettive e non nominali.
Art. 29 – Infortunio sul lavoro
L’assicurazione copre il socio volontario dai rischi relativi ad infortuni dal momento in cui esce di casa per espletare la sua attività in cooperativa fino a quando non rientra a casa. Pertanto, in caso di infortunio, che avvenga durante l’espletamento delle proprie funzioni, il socio volontario dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio amministrativo che provvederà ad avviare le pratiche necessarie.
Art. 30 – Registro delle presenze
Ai fini del calcolo del premio assicurativo, la presenza dei soci volontari deve essere annotata con regolarità in un libro presenze vidimato dall’Inail. Secondo le disposizioni date dal DPR 1124/65, deve essere annotata la presenza giornaliera e non le ore di presenza.Chiaramente, potranno comparire nel succitato libro presenze, solo i soci volontari iscritti regolarmente nell’apposito libro soci.Ai fini della buona riuscita del rapporto tra socio volontario e cooperativa e per far fronte ai costi relativi, si ritiene necessario indicare come presenza minima settimanale effettiva in cooperativa dalle 2 alle 4 ore, a seconda delle necessità del settore in cui si è inseriti.
Art. 31 – Assenze varie
L’impossibilità del socio volontario di tenere fede agli impegni assunti, per malattia, ferie o altro, deve essere comunicata al responsabile del settore nel quale egli è inserito, in modo che questi abbia la possibilità di organizzare l’attività senza fare affidamento anche sulla sua presenza.
Art. 32 – Disciplina sul lavoro
Il socio volontario deve essere di esempio per tutti gli altri soci per quanto concerne la correttezza delle sue relazioni e le modalità di esecuzione del lavoro, che svolgerà sempre con serietà ed impegno.Egli farà riferimento sempre al responsabile del settore, e a questo dovrà rendere conto del suo operato.
Art. 33 – Attività organizzativa e formativa
Inserendosi in un determinato settore produttivo, il socio volontario ne diventa parte integrante e pertanto è suo compito partecipare attivamente anche alla fase di progettazione e di pianificazione del lavoro stesso.Egli è tenuto anche a partecipare a tutte quelle iniziative promosse dalla cooperativa che abbiano carattere formativo, per favorire la conoscenza dei problemi e l’attaccamento alla cooperativa.
Art. 34 – Riunioni interne
Anche il socio volontario è tenuto a presenziare e a partecipare attivamente a tutti quegli incontri che la cooperativa organizza.L’Organo amministrativo può adottare provvedimenti che possono arrivare sino all’esclusione per quei soci volontari che, senza giustificato motivo, non partecipino a tali incontri.
Art. 35 – Provvedimenti disciplinari
Il socio volontario che non osservi il presente regolamento o abbia un atteggiamento non conforme alle finalità della cooperativa incorre nei seguenti provvedimenti:a) richiamo verbale;b) esclusione.Il richiamo verbale effettuato da responsabile di settore quando si riscontrassero mancanze nell’esecuzione dei compiti affidati e nel contegno verso gli altri;L’esclusione deliberata dall’Organo amministrativo a norma dell’art. 20 dello statuto.Questo provvedimento può essere adottato solo dopo aver contestato l’addebito al socio volontario ed averlo sentito a sua difesa.Nel caso in cui il socio volontario ritenga di ricorrere alla decisione dell’assemblea, il provvedimento verrà applicato in via provvisoria, fino alla sua definitiva decisione.
Art. 36 – Dimissioni
Il socio volontario che per sopraggiunte difficoltà non possa più garantire alla cooperativa il minimo di presenza richiesto o altro, presenterà all’Organo amministrativo richiesta scritta di dimissioni motivandole. Egli è tenuto a restituire tutto ciò che la cooperativa gli ha messo a disposizione per lo svolgimento dei suoi compiti.
Art. 37 – Volontari non soci
Coloro che non possono mantenere con la cooperativa il legame minimo di presenza stabilito nell’art. 36, non possono restare o diventare soci della cooperativa stessa, perché questo comporta un impegno e una conoscenza continua per perseguirne le finalità e gli scopi.Chi, tuttavia, vuole rimanere in qualche modo vicino alla cooperativa, offrendo la propria prestazione a titolo gratuito in modo saltuario, può dare una sua disponibilità di massima, in modo da poter essere interpellato ogni qualvolta la cooperativa ne abbia necessità. Queste persone sono i volontari non soci.Esse possono essere informate sull’andamento della cooperativa ogni qualvolta lo richiedano.Nel caso in cui questi volontari siano un numero considerevole, è auspicabile la loro integrazione in un’associazione di amici della cooperativa.